13 gennaio 2010
Secondo l'interpretazione logica e teleologica dell'art. 19 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la registrazione della quantità, natura, composizione e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti deve avvenire nel momento in cui gli stessi sono prodotti, trasportati o detenuti, posto che una diversa esegesi, che ammetta che la registrazione possa avvenire in qualunque momento, frustrerebbe lo scopo di un monitoraggio continuo dei rifiuti, cui si ispira la citata norma. (Fattispecie relativa ad omessa tenuta del registro in relazione alla produzione di materiale di residuo del distillo, c.d. decalite).
Stefano Maglia
Testo del commento e della sentenza