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    Decreto correttivo SISTRI

    1 marzo 2010

    Sulla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009»”.

    Qui di seguito le modifiche intervenute:

    • viene prorogato di 30 giorni il termine per l’iscrizione al Sistema;
    • le apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dovranno essere installate non solo negli impianti di discarica (art. 1, comma 5) ma anche negli impianti di incenerimento dei rifiuti (art. 2 del correttivo);
    • sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori, a prescindere dal numero dei dipendenti, anche le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e risultano come produttori di rifiuti (di cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006) (art. 3 del correttivo);
    • le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006) possono dotarsi di un dispositivo USB per sede legale, o in alternativa possono dotarsi di un ulteriore dispositivo per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti (art. 4 del correttivo);
    • l’art. 5 del correttivo integra l’allegato II del D.M. 17 dicembre 2009 aggiungendo il paragrafo sulle modalità di pagamento dei contributi, mentre l’art. 6 stabilisce che con l’iscrizione online sarà possibile inviare i moduli di iscrizione mediante la posta elettronica;
    • per quanto riguarda le informazioni da comunicare al SISTRI, l’art. 7 del correttivo sostituisce il comma 6 e 7 dell’art. 5 del D.M. e aggiunge il comma 7 bis. Pertanto i dati sulla movimentazione dei rifiuti pericolosi andranno comunicati almeno 4 ore prima della movimentazione (non più 8 ore) sempre salvo giustificati motivi di emergenza. Tempi dimezzati anche per il trasportatore di rifiuti pericolosi che deve accedere al sistema ed inserire i dati almeno 2 ore prima della movimentazione. Per i rifiuti non pericolosi la scheda SISTRI deve essere compilata da produttore e trasportatore prima della movimentazione del rifiuto;
    • cambia la definizione di delegato che non sarà più il soggetto responsabile della gestione dei rifiuti ma il soggetto delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB (art. 12 del correttivo).  

    Documenti collegati:

    Il Decreto di modifica del SISTRI: poche risposte e molte sorprese (Paolo Vaccaneo - 04/03/2010)

    T.G.